DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva)
Che
cos’è il DURC
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
è una certificazione unificata del regolare versamento
di contributi previdenziali e assistenziali nonché
dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici
di lavori pubblici e privati.
Le normative di riferimento
Per quanto concerne gli appalti pubblici la normativa
di riferimento è l’articolo 2, commi 1,
1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla
L. n. 266/2002.
Per quanto concerne gli appalti privati è necessario
fare riferimento all’articolo 3, comma 8, lettere
b) bis e b) ter del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato
dal D.Lgs. n. 276/2003.
Rilevanza del DURC
Il DURC permette alle ditte appaltatrici di comprovare
il proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento
di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione
di un solo documento.
L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di
tale documento determina inoltre un coinvolgimento degli
enti bilaterali in una approfondita attività
di monitoraggio e controllo sulla regolarità
delle imprese del settore.
Soggetti
abilitati a richiedere il DURC
• Committenti o responsabili dei lavori rientranti
nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori
edili);
• Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
• Enti Privati a rilevanza pubblica;
• Società Organismi di Attestazione (SOA);
• Imprese che applicano i CCNL del settore edile
stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione
del 15 aprile 2004(1) .
(1)
Per l’esattezza si tratta di: ANAEPA
– CONFARTIGIANATO, ANCE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE,
COSTRUTTORI EDILI, ANCPL – LEGACOOP, ANIEM –
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI, ANSE – ASSOEDILI
– CNA, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI, CONFCOOPERATIVE
ITALIANE FEDEREDILIZIA.
Chi lo rilascia
In base alla convenzione del 15 aprile 2004 fra l’INPS,
l’INAIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore,
il DURC è rilasciato dalle Casse Edili regolarmente
costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso
Comune del 16 dicembre 2003. È possibile rivolgersi
anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno la richiesta
alle Casse Edili.
Per i lavori pubblici il DURC, in occasione dello stato
di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale,
è rilasciato dalla Cassa Edile competente per
territorio per il periodo per il quale è effettuata
la richiesta di certificazione. A tal fine è
necessario che l’impresa inserisca nella denuncia
mensile l’elenco completo dei cantieri attivi,
indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere
in cui è occupato.
Tempistica
Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto prima
dell’inizio dei lavori oggetto della concessione
edilizia o della denuncia di inizio attività
(DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche
per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente
presso la Cassa Edile competente per territorio.
Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie
le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali
sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di
30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in
mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione
delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente
il documento.
Condizioni di rilascio
Il procedimento di accertamento della regolarità
contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra
le quali:
-
Verifica
regolarità contributiva:
La posizione di regolarità contributiva dell’impresa
è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede
l’impresa per l’insieme dei cantieri
attivi e degli operai occupati nel territorio di
competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette
il certificato di regolarità contributiva
a condizione che la verifica abbia dato esito positivo
e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale
che l’impresa non sia tra quelle segnalate
come irregolari.
-
Condizioni
di regolarità:
L’impresa si considera in regola quando ha
versato i contributi e gli accantonamenti dovuti,
compresi quelli relativi all’ultimo mese per
il quale è scaduto l’obbligo di versamento
all’atto della richiesta di certificazione.
La stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia
alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero
di ore lavorate e non lavorate (specificando le
causali di assenza) non inferiore a quello contrattuale.
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