| Dall’invito
che ho avuto dalla CGIL su questo interessante convegno sul mobbing,
sono venute diverse sollecitazioni perché io di mobbing avevo
sentito parlare isolatamente.
Questa materia è stata studiata da campi scientifici che
non sono certo quelli del diritto del lavoro perché sicuramente
è stata elaborata questa parola stessa, questa definizione
nel campo della psicologia del lavoro, della sociologia del lavoro.
Quindi, è un tema per i giuslavoristi abbastanza nuovo, anche
se poi i comportamenti che sono stati elencati e che possono ritrovarsi
nell’ azione di mobbing sono comunque noti al diritto del
lavoro.
Cioè il fatto che non via sia una definizione giuridica del
mobbing, non significa poi che il diritto del lavoro non conosca
queste variazioni che il professore Ege ha citato e che possono
essere le aggressioni verbali, l’ isolamento del lavoratore,
gli attacchi alla vita privata, gli atti vessatori di violenza psicologica
e morale sui lavoratore. Però mi sono interessata visto che
dovevo fare questa comunicazione, sono andata a cercare la definizione
di mobbing almeno su Internet ho trovato questa definizione “Il
mobbing sul posto di lavoro è una situazione in cui la comunicazione
fra colleghi e colleghe, oppure fra superiore e subordinati è
carica di conflitti, in cui una persona viene aggredita direttamente
o indirettamente in modo sistematico, spesso o per lungo tempo,
con lo scopo e/o con l’ effetto di escluderla. La persona
bersagliata viene sottomessa e percepisce
le azioni di cui è vittima come una “discriminazione”.
Questa è una definizione di mobbing che almeno credo sia
stata elaborata dagli psicologi del lavoro e attraverso potremmo
risalire a tre elementi che sono indispensabili per il mobbing,
ma che volendo possono essere indispensabili anche per un’
azione giuridica sul mobbing, per una definizione giuridica sul
mobbing. Gli elementi sono quello soggettivo, cioè quello
sull’ intenzionalità e quindi il fatto che il collega
o il datore di lavoro metta in atto dei comportamenti con l’
intenzione di, quindi la definizione potrebbe essere soprattutto
di tipo teleologico, cioè l’ intenzione di colpire
il lavoratore, quindi, in base alla finalità che quel comportamento
intende perseguire potrebbe parlarsi di mobbing sul lavoro a danno
del lavoratore. Quindi, primo elemento è quello soggettivo,
il secondo elemento è quello del tempo, della reiterazione
del comportamento, della sistematicità del comportamento,
mi riallaccio a quello che ha detto il professore Ege e che addirittura
gli psicologi del lavoro parlano già di un tempo predeterminato
che va normalmente intorno ai sei sensi. Questo comportamento dovrebbe
essere ripetuto almeno una volta alla settimana per un periodo di
tempo di almeno sei mesi, poi ho trovato un’ indicazione in
cui si dice che il mobbing in Italia dura mediamente tre anni, quindi
addirittura è un’ azione sistematica di più
tempo. Quindi la modalità dev’ essere anche temporale,
nel senso che questo comportamento, questa intenzionalità,
l’ elemento soggettivo, l’ intenzionalità dolosa,
quindi il comportamento del mobber, la sistematicità del
comportamento che deve essere quindi comunque ragguardevole e il
terzo elemento è il danno, cioè quello che si vuole
provocare al lavoratore e che può addirittura arrivare fino
alle dimissioni, nei casi più gravi, quindi nei casi di sistematica
azione di mobbing.
Abbiamo detto che non esiste nel nostro ordinamento giuridico una
definizione di mobbing in base alla quale si potrebbe dire che noi
abbiamo già ricostruito questo istituto giuridico del mobbing,
però abbiamo detto che non per questo il diritto del lavoro
non conosce il mobbing. Mi piace sottolineare che nella definizione
stessa, nel secondo capoverso di questa definizione, così
si esprime “La persona bersagliata viene sottomessa e percepisce
le azioni di cui è vittima come una discriminazione”.
Quindi, forse uno dei danni più evidenti è il trattamento
disgelale, discriminazione che viene messo in atto con l’
azione di mobbing; e sul campo delle discriminazioni, il diritto
del lavoro ha fatto, direi non ultimo la legge n.125 sulle discriminazioni
per sesso e quindi la legge sulle pari opportunità, ha fatto
un cammino abbastanza di lunga riflessione, per cui sulle discriminazioni
sicuramente l’ elaborazione giurisprudenziale, della teoria
o della dottrina in generale, è abbastanza efficiente e ha
prodotto una serie di orientamenti rispetto ai quali, è possibile
rispetto al mobbing poter individuare un certo atteggiamento discriminatorio
del datore di lavoro. Certo, le discriminazioni, sappiamo tutti
che molto spesso sono subdole, sono non palesi, ma mi sembra che
anche il mobbing abbia questa caratteristica,, perché dagli
esempi che ho letto sul testo di Ege e dagli esempi riportati dal
professore stesso in questa sede, sembra che le azioni di mobbing
abbiano soprattutto queste carattere specifico, quello della non
evidenza comunque di essere un fenomeno sommerso e quindi, il problema
più grande rispetto all’ azione del mobbing è
la sollecitazione più grande che mi viene come giurista è
quello di pensare a come poter dimostrare il mobbing, come poter
arrivare a dire che dietro quei comportamenti c’ è
in effetti un’ azione di mobbing. L’ onere della prova,
tranne nella discriminazione per sesso, in cui nella legge n.125
c’è un alleggerimento della prova sulla discriminazione
perché la donna discriminata può fare riferimento
anche agli elementi statistici probatori, la prova della discriminazione
ricade sul lavoratore, quindi è il lavoratore che dovrebbe
dimostrare che il collega o il datore di lavoro ha adottato nei
suoi confronti un’ azione di mobbing. Quindi, mi sembra che
l’ azione è sicuramente percorribile, quella cioè
di adire l’ autorità giudiziaria in caso dal mobbing
ci sia una discriminazione; anche indiretta o subdola, ma molto
spesso, dimostrare la discriminazione è una probatio diabolica,
cioè una prova molto difficile da dare. Allora, ritorno al
fatto che non tutto va a confluire nella discriminazione poiché
manca una legislazione specifica sul mobbing, potemmo noi nel nostro
ordinamento giuridico, rinvenire altre norme che in qualche modo
possono essere applicabili all’ azione del mobbing. Al di
là di una proposta che vi segnalo ma che già conoscete,
una proposta di legge che è sta presentata nel Luglio del
1996, la n.1813 alla Camera e intitolata “Norme per la repressione
del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro” e che però
credo si sia completamente fermata, come proposta non sia andati
avanti fino ad essere formalizzata e che punisce da tre mesi a tre
anni chiunque cagiona danni, molestie, atti vessatori ai lavoratori.
Non esistono, abbiamo detto, norme giuridiche di riferimento sul
mobbing, ma possiamo fare riferimento ad altri articoli del Codice
Civile e del Codice Penale, attraverso i quali rendere punibile
l’ azione di mobbing. Mi riferisco per esempio all’
art.2087 c.c. che riguarda la tutela e la salute dell’ integrità
fisica e morale del prestatore di lavoro, voi sapete che l’
imprenditore nell’ ambito dell’ azienda è tenuto
ad adottare tutte le misure che sono necessarie per tutelare l’
integrità fisica e morale del prestatore di lavoro o mi riferisco
all’ art.582 c.p. sulle lesioni personali, perché chiunque
cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia
del corpo o della mente, è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni. Sapete anche che sia la dottrina che la giurisprudenza
sono concordi nel ritenere che la violenza fisica non è necessaria
per l’ esistenza del delitto di lesione personale, ma può
commettersi questo delitto anche con mezzi morali o con mezzi che
possono anche essere considerati non violenti. Però sull’
art.2087 c.c. non voglio invadere il campo dell’ avvocato
Di Teodoro visto che è una sua specifica disciplina della
quale alla scuola di specializzazione lui ha l’ insegnamento.
Quindi, quello che voglio dire è che sicuramente, attraverso
altre norme di Codice Civile si potrebbe rendere punibile comunque
l’ azione del mobbing, anche se poi, ripeto, ho molti dubbi
sul fatto che questo mobbing, poi, per poter essere dimostrato,
sicuramente il lavoratore che voglia dimostrare l’ azione
di mobbing incontra una serie di difficoltà non facili. Mi
riallaccio anche a una considerazione fatta dal professore Ege,
cioè che in alcuni paesi addirittura viene riconosciuto il
danno recato al mobbizzato, cioè alla vittima del mobbing,
come addirittura una malattia professionale. Questo credo che in
Italia sia una strada difficilmente percorribile vista l’
attuale normativa sulle malattie professionali e il T.U. del 1965
sicuramente non ci consente, anche se la Corte Costituzionale ha
introdotto il sistema del riconoscimento della malattia non tabellata,
però sicuramente, anche qui, provare il nesso eziologico
tra l’ attività di lavoro prestata e la malattia è
anch’ esso un percorso difficile per il lavoratore. Sicuramente,
ho fatto un controllo della legislazione degli altri paesi, per
vedere come negli altri paesi questo mobbing fosse regolamentato
e mi sembra che una specifica normativa sul mobbing esista soltanto
nei paesi scandinavi e in particolare in Norvegia dove c’
è una legislazione del lavoro, dove punisce in generale e
proibisce qualsiasi tipo di molestie sul lavoro. Mentre noi in Italia
abbiamo fatto una riflessione sulle molestie sessuali che sono sicuramente
una delle tante azioni di mobbing, in Norvegia c’ è
una legislazione che punisce in generale le molestie sul lavoro.
Però mi sembra interessante, per esempio, l’esperienza
fatta in Svezia in cui si elaborano dei codici di comportamento
dei i datori di lavoro, mi sembra che in Italia abbiano adottato
questo sistema, questo canale dei codici di comportamento, per esempio
i codici di comportamento che sono sia nel pubblico impiego e sia
per esempio in alcuni contratti sulle pari opportunità o
sulle molestie sessuali. C’ è una ricerca che ho fatto
sulle molestie sessuali e quasi tutte prevedono codici di comportamento
per i datori di lavoro.
In Svezia, questo codice di comportamento prevede che i datori di
lavoro devono dare chiari segni di approvazione del mobbing, quindi
il datore di lavoro che si accorge che nella propria azienda ci
sono fenomeni di mobbing deve intervenire, ma questo volendo, è
lo stesso comportamento che in Italia si potrebbe ottenere attraverso
l’ art.2087 del c.c. ai fini di quella tutela della salute
e della integrità e della personalità morale del lavoratore.
Esiste poi, sempre in questo codice di comportamento svedesi, o
un coinvolgimento dei rappresentati sindacali, o esistono comitati
anti mobbing nei reparti, per interventi di natura preventiva. Ora
questo canale, quello cioè della sensibilizzazione del sindacato
su questo fenomeno del mobbing, è sicuramente un canale che
si può in qualche modo privilegiare. Innanzitutto, potrebbe
il sindacato stesso, ci sono suggerimenti che do, ma che sicuramente
il sindacato già conosce perché il sindacato per vocazione
si porta degli interessi dei diritti dei lavoratori e quindi credo
che questo il sindacato stesso lo abbia rielaborato al proprio interno.
Cosa può fare un sindacato?. Sicuramente quello che ho già
fatto in altri tempi sui quale c’ era per esempio il fenomeno
sommerso della discriminazione sessuale o sulle molestie sessuali,
il sindacato ha fatto tantissimo, lo ha fatto conoscere il problema,
lo ha fatto emergere anche se poi i casi di denuncia sono ancora
pochi perché magari il tutto è coinciso con un momento
anche di recessione dell’ economia e quindi la paura di perdere
eventualmente il posto di lavoro è più forte per cui
la lavoratrice non denuncia né la molestia, né la
discriminazione per sesso fatto però il sindacato per esempio
su questo si è mosso bene, ha fatto conoscere il problema,
ha sicuramente i lavoratori degli strumenti che i lavoratori hanno
per potersi difendere da eventuali discriminazioni o da eventuali
atteggiamenti vessatori del datore di lavoro.
Potrebbe il sindacato oltre che parlare attraverso convegni, seminari
e confronti di questo problema, anche fare un monitoraggio attraverso,
per esempio la somministrazione e distribuzione di un questionario
anche anonimo, per poter risalire per esempio, a situazioni di aziende
in cui c’ è una strategia aziendale di mobbing, perché
forse anche lì va fatta una distinzione il mobbing tra colleghi
forse è più difficile da individuare, ma il mobbing
c.d. bossing dal professore Ege, cioè quello messo in atto
proprio dall’ azienda stessa e dal datore di lavoro, è
sicuramente una situazione molto più lampante, meno subdola.
Come pure si potrebbe costituire un numero verde, attraverso il
quale, i lavoratori stessi potrebbero informare il sindacato di
azioni di mobbing. Forse, un’ altra sollecitazione forte che
mi viene in mente è quella di sostenere soprattutto con l’
azione individuale, in maniera collettiva, cioè non lasciare
il lavoratore solo di fronte a un’ azione di mobbing, ma sostenerlo
con un’ auto tutela di tipo collettivo. Grazie.
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