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| FRANCO
DI TEODORO |
| Cattedra
Tutela della Salute Università degli Studi di Teramo
Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale del Lavoro e della
Previdenza Sociale
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Vi
ringrazio innanzitutto di avermi invitato. Se il dottore Hege fosse
qui mi piacerebbe rendergli omaggio, aprendo questo mio brevissimo
intervento con una frase di uno studioso tedesco che nel 1927 disse
che la funzione del diritto del lavoro è quella di evitare
che l’uomo venga trattato allo stesso modo delle cose. Ora dopo
gli interventi che mi hanno preceduto, io per non ripetere e soprattutto
non annoiarvi, accentrerei la mia attenzione su quelle che potrebbero
essere le tecniche di tutela del lavoratore che si sentisse in qualche
modo vittima di fenomeni di discriminazione o di terrorismo psicologico
sul luogo di lavoro. Va innanzitutto fatta una premessa fondamentale:
il presente convegno, dimostra una certa sensibilità a questo
tema nuovo che però in realtà come è stato sottolineato,
nuovo non è, anzi è stato detto che è un fenomeno
vecchio come il mondo, ed è vero, ed è così vero
che in realtà il nostro ordinamento possiede, già possiede
delle norme attraverso le quali il lavoratore discriminato o il lavoratore
colpito da queste formule subdole può difendersi. Innanzitutto,
viene in rilievo, un articolo che sta nel Codice Civile che è
il 2087. Infatti, attraverso l’art.2087 c.c. infatti, il datore
di lavoro è tenuto ad adottare tutte quelle misure necessarie
a tutelare non solo l’integrità fisica del prestatore
del lavoro, ma anche la personalità morale del lavoratore.
La norma, è una norma particolarmente elastica, nel senso che
volutamente, non classifica i comportamenti, non tipizza quelle che
potrebbero essere le forme di discriminazione o di offesa alla personalità
morale e tra l’altro quello della tipizzazione, cioè
della classificazione delle forme di comportamento anomale, forse
si potrebbe rilevare come un danno per il lavoratore, in quanto è
particolarmente difficile, sconsigliabile, appunto, tipizzare, classificare,
catalogare, quelle che dovrebbero poi essere le forme punibili. Tenete
conto, infatti, che molto spesso, il comportamento del datore di lavoro
o dei colleghi, sfugge appunto a delle classificazioni, molto spesso
infatti, apparentemente da gesti banali, o attraverso gesti banali,
o anzi, attraverso comportamenti legittimi, apparentemente legittimi,
si cela, si nasconde quella che è stata definita la tossina
velenosa dell’intento discriminatorio. Molto spesso, cioè,
al di là di quei casi banali, di scuola, cioè quei comportamenti
grezzi che mirano a provocare una reazione, molto spesso invece, i
comportamenti che mirano a rendere difficile in qualche modo la vita
di qualche altro, sono appunto apparentemente legittimi, apparentemente
innocui e sono comportamenti che quasi sempre, almeno all’inizio,
sono difficilmente anche quindi nei confronti dei datori di lavoro
che occupino due o tre prestatori, di reintegrare il lavoratore stesso
nel posto di lavoro. Quindi una tutela piuttosto significativa. Ma,
attenzione. Come poco fa riferiva la professoressa Bizzarri, l’onere
della prova, l’onere cioè in un processo di provare che
il comportamento in questione che ripeto può assumere forme
diversissime, ha in realtà un intento discriminatorio, quest’onere
spetta al lavoratore.
Ed è molto spesso un onere particolarmente difficile da raggiungere
proprio perché è rarissimo, anzi probabilmente è
soltanto un esempio di scuola, che un provvedimento del datore di
lavoro sia espressamente discriminatorio, sia espressamente determinato
da ragioni, o meglio ancora siano esternati i motivi del gesto. Invece,
direi sempre che il motivo che ha scatenato il comportamento è
inespresso, cioè non viene comunicato. Si tratta di quello
che viene definito il motivo illecito determinante, che è sotto
la motivazione reale, apparente dell’atto. Si tratta in altri
termini di andare a verificare quali siano state le reali ragioni
che hanno determinato appunto il provvedimento. Io devo dissentire
da quanto diceva il Dott. Ege circa la classificazione dei comportamenti
che possono essere ritenuti o ricompresi nel fenomeno del mobbing.
Anzi, una tipizzazione, è probabilmente dannosa per la vittima
dei comportamenti stessi, perché quasi sempre, appunto, i comportamenti
in questione sfuggono a una classificazione, cioè è
perfettamente inutile forse classificare quelli che potrebbero essere
i comportamenti sanzionabili perché si correrebbe il rischio
concreto, estremamente concreto, di non avere la tutela di fronte
a quei comportamenti che non sono stati classificati, e quindi, si
vanificherebbe sostanzialmente la tutela. È estremamente difficile,
proprio per quello che ho detto prima, che un comportamento discriminatorio
sia espressamente qualificato tale, non troveremo mai il datore di
lavoro che ti dirà “Ti licenzio perché sei negro,
o ti licenzio perché non sei venuto a cena con me”. Naturalmente,
tutti questi comportamenti, verranno attuati attraverso comportamenti
apparentemente leciti, ma come si suol dire, un colpo al cerchio e
uno alla botte. Questo non vuol dire che ogni comportamento, ogni
atto, sia un comportamento discriminatorio o sia un comportamento
che possa essere classificato come attività di mobbing. Attenzione
a non cadere in questo equivoco. Può verificarsi in altri termini
senz’altro il caso di un trasferimento illegittimo, di un trasferimento
magari non determinato dalle ragioni disposte dalla legge, può
verificarsi, anzi si verifica, il mutamento in peggio delle mansioni
del lavoratore, è questione di tutti i giorni, ma questo non
vuol dire che naturalmente, il comportamento sia da ricomprendere
tra quelli descritti. Così come trovo forse troppo schematico
classificare il comportamento dal punto di vista oggettivo attribuendogli
una determinata durata. Non credo cioè che un comportamento
possa essere classificato come discriminatorio, solo perché
dura sei mesi, o perché si ripete almeno una volta la settimana.
Anche qui, io sfuggirei da queste classificazioni, perché il
comportamento può essere discriminatorio anche se ha una durata
relativamente più breve, più corta, o al contrario più
lunga. Cioè non è il tempo quello che determina la natura
dell’atto. Anzi, possiamo assistere o fare addirittura una specie
di classificazione, se proprio vogliamo, diverso sarà il tempo
che occorrerà per estromettere un lavoratore scomodo, in un’azienda
inserita in un’economia sana, florida, anziché in un’azienda
inserita in un’economia debole. È noto che nelle zone
del settentrione del nostro paese, dove l’economia tira, si
tende a monetizzare il posto di lavoro e di fronte a comportamenti
del genere, il lavoratore non rimane attaccato al posto odi lavoro,
ma quando vede in sostanza che non è più aria, preferisce
monetizzare il posto di lavoro e andarsene. Da noi invece il comportamento
è diverso, si tende, invece, a mantenere disperatamente il
posto di lavoro con la conseguenza che questi comportamenti, naturalmente,
per produrre l’effetto sperato, hanno bisogno di un tempo superiore,
perché è difficile che di fronte a comportamenti discriminatori,
il lavoratore, dalle nostre parti soprattutto, si dimetta. Ma questo
che cosa comporta?. Comporta naturalmente un inasprimento dei rapporti,
un danno ulteriore alla salute del lavoratore che naturalmente è
costretto a rimanere in azienda, non lo fa certo per una scelta volontaria.
Ora, sulle tecniche di tutela, sugli obblighi di risarcitori del datore
di lavoro, si potrebbe dire moltissimo, ma purtroppo non è
questa la sede. Va operata anche qui una distinzione tra il comportamento
che vede come protagonista il datore di lavoro e il comportamento
che vede come protagonisti i colleghi di lavoro. Mentre nel primo
caso, cioè quando il mobber è il datore di lavoro, grossi
problemi non se ne pongono, perché il soggetto responsabile
coincide con il soggetto che sarebbe richiamato a risarcire il danno.
Diversa è l’ipotesi, non infrequente mi pare, in cui
invece, sono i colleghi di lavoro o il superiore gerarchico, perché
attenzione, anche qui, le classificazioni sono difficili. Nelle aziende
di una certa dimensione, nelle pubbliche amministrazioni, è
difficile individuare il datore di lavoro, molto spesso, questi fenomeni
vengono posti in essere dal superiore gerarchico che non è
il datore di lavoro. Ebbene, diverse norme del nostro ordinamento
e numerose sentenze, ci dicono, tentano in altri termini, di coinvolgere
in questi casi, il datore di lavoro nella responsabilità risarcitoria.
È accaduto per esempio che la Pretura di Milano, con sentenza
del 31-Gennaio-1997, in quel caso si verteva un’ipotesi di molestie
sessuali sul luogo di lavoro, sia stato chiamato a rispondere in solido,
cioè insieme al molestatore, dei danni provocati alla lavoratrice,
perché il datore di lavoro, si era accertato in quella causa,
sapeva del fenomeno e non aveva fatto nulla per impedirlo o per limitarlo.
In altri termini, non aveva fatto nulla che il 2087 del c.c. gli imponeva
di fare, cioè non aveva tutelato l’integrità delle
lavoratrici.
Vi dicevo della sentenza del pretore di Milano che ha coinvolto nella
responsabilità, oltre che il molestatore, anche il datore di
lavoro, ritenendolo responsabile a pari di quest’ultimo, del
danno arrecato a danno della lavoratrice. Si è ritenuto che
il datore di lavoro venuto a conoscenza di fatti gravi perpetrati
all’interno dell’ambiente di lavoro, possa essere addirittura
legittimato, ma il caso va valutato ogni volta singolarmente, anche
alla risoluzione del rapporto nei confronti del lavoratore che in
qualche modo turbi l’ambiente di lavoro. Sono tante altre, ripeto,
le norme disseminate nell’ordinamento che consentono una tutela
effettiva del lavoratore o della lavoratrice che si senta ingiustamente
lesa in quelli che sono i diritti fondamentali della persona. Quello
che mi premeva sottolineare in questa sede e che era già stato
in qualche modo evidenziato dalla professoressa Bizzarri, è
che molto spesso questi comportamenti sono difficili da spiegare,
da azionare giudizialmente. Il grosso scoglio che quasi sempre si
trova a dover affrontare, è l’onere della prova, il lavoratore
infatti, deve provare quello che tecnicamente si chiama il motivo
illecito determinante, cioè deve dimostrare in realtà
che io non sono stato trasferito da Teramo a Palermo perché
servivo a Palermo, ma che sono stato trasferito a Palermo perché
non sono stato a cena con la mia direttrice generale. Quello che quindi,
occorre provare è quella che è stata definita efficacemente
la tossina velenosa che deve percorrere il provvedimento datoriale.
I casi, gli esempi, sono numerosissimi e come vi dicevo non possono
essere qui riportati, basta soltanto da un lato saper e lo scopo del
mio intervento è questo, ma è necessario anche sapere
tra l’altro, che sono diritti difficilmente accertabili in via
giudiziale e che ancora e da ultimo, non tutti i comportamenti illegittimi
costituiscono una forma di discriminazione o di pressione indebita.
Grazie. |
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