Il
"mobbing" è un termine nuovo che
definisce ed inquadra una problematica presente da tempo nel mondo
del lavoro di cui oggi si parla in quanto studi recenti e numerosi
ne hanno evidenziato la dimensione ed i costi aziendali e sociali,
ma anche per gli adempimenti nuovi introdotti dalla normativa sulla
sicurezza sui posti di lavoro. Problematica che, ci dicono le cifre,
è in aumento, anche in relazione alle nuove tipologie di
lavoro (interinale, para-subordinato, etc).
Recenti studi
europei dimostrano trattarsi di un fenomeno esteso; 1 lavoratore
su 10 ha subito nell'ambito del suo lavoro atti di intimidazione,
mentre 1 ogni 25 violenze fisiche, ogni giorno afferiscono agli
ambulatori della Clinica del Lavoro di Milano 7 nuovi casi di mobbing
che vengono seguiti in Day Hospital.
Definizione
Il mobbing
è una forma di terrore psicologico, caratterizzato dalla
ripetizione protratta nel tempo, che viene esercitata sul posto
di lavoro, ad opera di un superiore o di colleghi di lavoro singoli
o in gruppo, con lo scopo di eliminare una persona ritenuta scomoda.
Le forme che esso può assumere sono molteplici: dalla semplice
emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche
alla sistematica persecuzione, dall’assegnazione di compiti
dequalificanti alla compromissione dell’immagine sociale nei
confronti di clienti e superiori.
Riportiamo alcune
definizioni partendo da quella di Heinz Leymann, a cui si devono
i primi studi e la formulazione teorica, negli anni '80, del mobbing:
"In caso di conflitto, le azioni che hanno la funzione di manipolare
la persona in senso non amichevole, si possono distinguere in tre
gruppi di forme di comportamento. Un gruppo di azioni verte sulla
comunicazione con la persona attaccata. Un altro gruppo di comportamenti
punta sulla reputazione della persona, utilizzando strategie per
distruggerla. Infine le azioni del terzo gruppo tendono a manipolare
la prestazione della persona per punirla. Alcuni di questi comportamenti
si possono trovare nella comunicazione umana quotidiana o durante
casuali litigi. Solo se queste azioni vengono compiute di proposito,
frequentemente e per molto tempo, si possono chiamare mobbing".
Dall’Ente
Nazionale per la Salute e la Sicurezza svedese (la Svezia è
il primo paese ad aver adottato una legge che riconosce il mobbing
come malattia professionale): "per persecuzione si intendono
ricorrenti azioni riprovevoli o chiaramente ostili intraprese nei
confronti di singoli lavoratori, in modo offensivo, tali da determinare
l’allontanamento di questi lavoratori dalla collettività
che opera nei luoghi di lavoro".
Harald Ege afferma:
"con la parola Mobbing si intende una forma di terrore psicologico
sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi
e vessatori ripetuti, da parte di colleghi o superiori".
Il Comune di
Losanna (assessorato pari opportunità): "il mobbing
è una situazione di comunicazione non etica caratterizzata
dalla ripetizione, nel lungo periodo, da parte di una o più
persone, di comportamenti ostili diretti sistematicamente contro
un individuo che sviluppa, come reazione, gravi problemi fisici
o psicologici. Esso costituisce un processo di distruzione che può
comportare l’invalidità permanente. Due condizioni
devono essere assolte affinché si possa affermare di trovarsi
in presenza di mobbing: la durata e la ripetitività
Mobbing di tipo verticale: quando la violenza psicologica
viene posta in essere nei confronti della vittima da un superiore
(nella terminologia anglosassone questa forma viene anche definita
bossing o bullying );
- bossing:
azione compiuta dall’azienda o dalla direzione del personale
nei confronti di dipendenti divenuti scomodi. Si tratta dunque
di una strategia aziendale di riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione
degli organici (detto anche mobbing pianificato);
- bullying:
indica i comportamenti vessatori messi in atto da un singolo capo.
Mobbing
di tipo orizzontale: quando l’azione discriminatoria
è messa in atto dai colleghi nei confronti del soggetto colpito.
Mobbing
individuale: quando oggetto è il singolo lavoratore.
Mobbing
collettivo: quando colpiti da atti discriminatori sono
gruppi di lavoratori (si pensi alle ristrutturazioni aziendali,
prepensionamenti, cassa integrazione etc.)
Mobbing
dal basso sia individuale che collettivo: quando viene
messa in discussione l’autorità di un superiore.
A queste forme
si deve affiancare una forma di mobbing definibile sessuale
anche se non caratterizzato da contatto fisico.
La violenza
morale può manifestarsi con una molteplicità di aspetti
(che riportiamo, sapendo che è impossibile mettere insieme
in modo sistematico tutte le possibili azioni mobbizzanti):
- impedire
al lavoratore di esprimersi / attacchi alla possibilità
di esprimersi;
- isolare il
lavoratore (privarlo dei mezzi di comunicazione: telefono, computer,
posta.), bloccare il flusso d’informazioni necessarie al
lavoro, estromettere dalle decisioni, impedire che gli altri lavoratori
gli rivolgano la parola, negare la sua presenza, comportarsi come
se il mobizzato non ci fosse, trasferirlo in luoghi isolati o
comportanti lunghi tempi di percorrenza, etc);
- discreditare
il lavoratore / attacchi contro la reputazione (ridicolarizzarlo,
umiliarlo, attaccare le sue convinzioni religiose, sessuali, morali,
calunniare membri della sua famiglia;
- ridurre la
considerazione di sé del lavoratore (privarlo degli status
symbol, non attribuirgli incarichi, attribuirgli incarichi inferiori
o superiore alle sue competenze, simulare errori professionali,
continue critiche alle prestazioni o alle sue capacità
professionali anche di fronte a soggetti esterni all’impresa
ma anche critiche soggettive, applicare sanzioni amministrative
senza motivo apparente e senza motivazioni; consegne volutamente
confuse, contraddittorie e/o lacunose; azioni di sabotaggio, etc);
- compromettere
il suo stato di salute (diniego di periodi di ferie o di congedo,
attribuzione di mansioni a rischio o con turni massacranti etc);
- cambio di
mansioni;
- violenza
o minaccia di violenza.
In alcuni casi
si tenta di determinare comportamenti incontrollati da parte del
mobizzato in quanto tale comportamento irresponsabile della vittima
può divenire un insindacabile motivo di licenziamento.
Molte delle
azioni, sopra elencate, possono anche essere assolutamente normali,
cioè dettate da momenti contingenti: si parla di
mobbing quando una o più di queste azioni diviene sistematica
ed a lungo termine.
Per le sue stesse
caratteristiche si tratta di un processo in continua evoluzione
per cui fin dall’inizio i diversi ricercatori hanno tentato
una sua suddivisione in fasi.
Leynmann ha
proposto un modello in 4 fasi che Ege ha adattato alla situazione
italiana pervenendo ad un modello in 7 fasi:
- condizione
zero;
- conflitto
mirato;
- inizio del
mobbing;
- primi sintomi
psico-somatici;
- errori ed
abusi dell’amministrazione del personale;
- serio aggravamento
della salute psico-fisica della vittima;
- esclusione
dal mondo del lavoro.
Gli studi italiani
dimostrano che è più frequente nelle realtà
grandi con una certa quota di anonimato e nei reparti amministrativi
o dei servizi e che colpisce maggiormente la fascia 41-50 anni e
molto raramente i lavoratori sotto i 30 anni. Tali studi dimostrano
inoltre che nelle nostre realtà è molto raro il mobbing
dal basso.
Il mobizzato
può presentare una lunga serie di disturbi, somatizzazioni
e vere e proprie malattie che possono protrarsi per un lungo periodo
o divenire croniche ed irreversibili raggiungendo anche quadri di
severa gravità. Nella maggior parte dei casi una vittima
di mobbing accusa sintomi e malesseri a carico di organi od apparati
già sede in passato di disturbi o patologie.
Sintomi
fisici:
- eruzioni cutanee,
- abbassamento
delle difese immunitarie (tosse, raffreddore, influenza, maggiore
vulnerabilità alle malattie),
- disturbi tiroidei,
- disturbi cardiaci:
tachicardia, senso di oppressione, ipertensione,
- problemi delle
funzioni gastriche e digestive: bulimia, gastrite, ulcera,
- disturbi intestinali,
- disturbi della
sfera sessuale,
- dolori osteoarticolari,
- astenia.
Sintomi
psichici:
- manifestazioni
psicosomatiche (sono le prime a manifestarsi): perdita di concentrazione,
di memoria, turbe del sonno, cefalee, sudorazione;
- agitazione
/ irrequietezza;
- sindromi ansiose;
- depressioni
con fissazione del pensiero sul proprio problema, abuso nei consumi
di sigarette, caffè, analgesici, stimolanti, alcolici etc,
- disturbi comportamentali
che impediscono la partecipazione alla vita lavorativa fino all’espulsione
dal mondo del lavoro (attacchi di panico, disistima etc);
- alterazioni
della personalità (fino al suicidio).
Bradey Wilson
sulla base di uno studio condotto in Arizona inquadra tali disturbi
psichici in base al DSM IV nel gruppo "disturbo post traumatico
da stress".
Disturbo che
secondo Bargagna e collaboratori corrisponde ad una variante dei
disturbi d’ansia caratterizzato dalla sperimentazione di uno
stato d’animo di particolare risonanza affettiva evocato da
eventi estremamente traumatizzanti di cui il soggetto sia vittima
o sia testimone o risulti comunque coinvolto".
Rispetto ad
altre forme traumatiche il mobbing ha una maggiore tendenza alla
cronicizzazione anche se essa comporta un lungo periodo di latenza
fino, in alcuni casi, al superamento del periodo di comporto con
grave pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro.
Aspetti
medico-legali
Il mobbing può
determinare tre, diverse, fattispecie di danno.
Danno
alla salute
Si tratta del
danno che deriva dalla compromissione del bene – salute –
costituzionalmente protetto e che costituisce un valore fondato
sulla integrità psico-fisica della persona, integrità
da cui deriva lo stato di benessere personale e la possibilità
di godere della salute, di poter svolgere la vita per tutta la sua
durata secondo le ordinarie attività proprie del consorzio
in cui il soggetto vive, di poter realizzare il personale progetto
di vita, comprendendo in ciò le relazioni interpersonali
e sociali.
Si tratta di
un bene che ha caratteristiche comuni con tutti i componenti del
consorzio civile e che prescinde dalla posizione culturale, economica
e sociale della persona, essendo per questo da valutare con criteri
egualitari.
In una tale
situazione appare evidente la compromissione degli aspetti fisici
e psichici dello stato di salute ma anche l’incremento della
morbilità e per una attendibile riduzione della durata della
vita.
In base all’articolo
2087 del codice civile il datore di lavoro deve prevenire i danni
alla salute, adottando tutti gli strumenti resi disponibili dall’attuale
stato della scienza e della tecnica benché non espressamente
contemplati dalle norme antifortunistiche. Concetto questo ribadito
ed esteso dall’articolo 3 del decreto legislativo n° 626/94
che impone, fra le misure di tutela al punto f), il "rispetto
dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro…e
nella definizione dei metodi di lavoro".
Il datore di
lavoro è tenuto al risarcimento sia del danno patrimoniale
che di quello non patrimoniale (danno biologico e danno morale)
qualora il lavoratore possa dimostrare non solo di aver subito una
lesione fisica o psichica (lesione che, come ha indicato il Tribunale
di Torino, Sez. lavoro 1° grado del 16 novembre 1999, può
anche essere non permanente) e che la lesione è dovuta al
lavoro ma anche che vi è stato un illecito nel comportamento
che ha cagionato tale danno, deve cioè provare la condotta
dolosa o colposa del molestatore oppure che sia accertato un inadempimento
contrattuale. (vedi Cassazione n° 475 del 19 gennaio 1999).
Per quanto riguarda
il danno biologico dobbiamo concentrare la nostra attenzione su
quello di natura psichica che costituisce una conseguenza tipica
delle molestie morali. In questo ambito di danno va riconsiderato
anche l’aspetto definito "doppio mobbing" che è
legato al ruolo particolare che la famiglia ricopre nella società
italiana con trasferimento delle "sofferenze" all’interno
della famiglia, sapendo che il mobbing è una forma di persecuzione
subdola perché è spesso composta di tante piccole
ingiustizie, messaggi non verbali, sottintesi che non sempre riescono
ad assumere una visibilità esterna ancor più quando
l’ambiente di lavoro denuncia dei limiti di solidarietà.
A tale proposito
ricordiamo con Age che "un collega mobber ha sempre bisogno
di una sorta di <<permesso>> da parte del capo a mobizzare
qualcuno".
Con l’articolo
13 del decreto legislativo n° 38/2000, la cui applicazione è
subordinata all’approvazione delle tabelle valutative con
decreto del ministero del lavoro (vedi nostra circolare n° 55
del 13 aprile 2000), è stata introdotta la tutela di tale
danno che viene definito, in via sperimentale, come "la lesione
all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione
medico-legale, della persona" e che, dunque, sarà indennizzato
dall'INAIL.
Dall'entrata
in vigore di tale decreto al lavoratore residuerà in via
esclusiva l'azione per l'eventuale risarcimento del danno morale.
Riduzione
della capacità lavorativa specifica
Trattasi di
una valutazione che deve fare riferimento, necessariamente, alle
caratteristiche professionali del lavoratore, sia a quelle acquisite
con apposita formazione professionale che a quelle formate attraverso
l’esperienza cumulata con l’esercizio delle attività
lavorative, quindi con una particolare attenzione all'anamnesi lavorativa
ed alle attività consentite.
Inabilità
permanente parziale o assoluta
Trattasi del
danno permanente alla capacità lavorativa generica di cui
al T.U., DPR n° 1124/65.
Riconoscimento
in ambito INAIL
Il giudice Guariniello,
al recente convegno "Mobbing un caso anche italiano" ha
affermato: "il mobbing può causare anche malattie professionali
e, quindi, può costituire reato, il delitto di lesione personale
colposa previsto e punito dall’articolo 590 del C.P.".
I danni da mobbing
rientrano in Germania nella casistica delle malattie professionali.
I casi di mobbing
possono, dunque, essere denunciati all’INAIL in base alla
sentenza della Corte Costituzionale n° 179/89 cioè come
malattie professionali non tabellate per cui spetta al lavoratore
l’onere della prova dell’origine professionale, concetto
questo ribadito dall'articolo 10 del decreto legislativo n°
38/2000. Prova non sempre facile in quanto ogni forma di provocazione
o di aggressione deve essere dimostrata e la difficoltà consiste
spesso nel disporre di prove flagranti, anche perché talora
non sono presenti manifestazioni di solidarietà da parte
dei compagni di lavoro. Si tratta, dunque, per il lavoratore di
raccogliere documentazioni relative ad eventuali provvedimenti:
lettere di richiamo o di biasimo, modifica di mansioni, trasferimento
di sede di lavoro, spostamento di ufficio, etc.
In questo caso
la diagnosi e la prova dell’origine professionale si intersecano
profondamente in quanto gli elementi che dimostrano l’origine
professionale sono esattamente gli stessi che permettono di porre
diagnosi di "violenza morale in ambito lavorativo".
Per aiutarsi
nella diagnosi/prova, oltre che rivolgersi ai centri specializzati
per ora presenti solo a Milano presso la Clinica del Lavoro dell’Università,
si può adottare uno dei metodi già standardizzati
di ricerca, come il questionario LIPT di Leymann del 1997, che ha
avuto adattamenti alle diverse realtà nazionali (in Italia
ad opera di Harald Ege).
Il primo passo
sarà quello di pervenire ad una diagnosi differenziale con
altre forme di violenza morale quali lo stalking (controllo costante
dei lavoratori mirante ad abolire tutti i tempi morti) o con lo
stress lavorativo.
Quest’ultimo
è, infatti, il sintomo che può essere causato da un
aumento eccessivo del carico di lavoro, mentre, numerosi specialisti,
ritengono che vi sia mobbing nel momento in cui i comportamenti
violenti si manifestano per un periodo di almeno 6 mesi, con una
frequenza almeno settimanale degli episodi di violenza, in una situazione
in cui non sia prevedibile alcuna reazione collettiva. Per quanto
concerne specificamente il nostro Paese gli studi indicano una durata
del mobbing assai più lunga da 3 ad oltre 5 anni.
Una volta attuata
la distinzione fra azioni mobizzanti e mobbing vero e proprio (le
prime sono eventi traumatizzanti ma a carattere sporadico spesso
derivanti da fattori caratteriali o situazionali destinati a ricomporsi
automaticamente, mentre il mobbing si manifesta come una azione
o una serie di azioni che si ripete per un lungo periodo di tempo
quasi sempre in modo sistemico e con uno scopo preciso), diviene
dunque fondamentale una corretta anamnesi lavorativa che si concentri
sui seguenti punti,:
- grandezza
dell’azienda e del reparto del mobizzato, settore produttivo;
- storia lavorativa
all’interno dell’azienda e determinazione temporale
dell’attività in cui il lavoratore avrebbe subito
il mobbing;
- contesto
nel quale si inseriscono le azioni potenzialmente mobizzanti;
- durata della
violenza morale in numero di mesi ;
- frequenza
degli attacchi ,
- caratteristiche
e modalità degli attacchi subiti;
- numero dei
soggetti praticanti tali violenze e loro ruolo all’interno
dell’azienda
vi sono state forme di violenza sessuale e se si di che tipo?;
- valutazione
del lavoratore sulle eventuali motivazioni del mobbing;
- eventuale
coinvolgimento dei colleghi o dei superiori gerarchici da parte
del mobbizzato;
- situazione
interna all’azienda (periodi di riduzione del personale,
ristrutturazioni etc);
- epoca di
esordio delle manifestazioni patologiche;
- definizione
esatta delle diverse patologie con attenzione anche allo stato
di salute anteriore,
valutazione soggettiva dell’autostima del lavoratore riferito
all’epoca precedente e successiva le azioni di mobbing.
Vanno poi raccolte
informazioni e/o documentazioni relative ad eventuali provvedimenti:
lettere di richiamo, di biasimo, modifica di mansioni, trasferimento
di sede di lavoro, ordini di servizio, spostamento di ufficio etc).
Una particolare
attenzione va posta anche alla struttura psicologica del soggetto
in quanto è chiaro che non tutti reagiscono nello stesso
modo alla stessa quantità di stress. Come afferma il Gilioli
(direttore del Centro per la Prevenzione, Diagnosi, Cura e Riabilitazione
della patologia da disadattamento lavorativo c/o la Clinica del
Lavoro di Milano) "c’è chi possiede anticorpi
psicologici per cui è in grado di neutralizzare per un periodo
di tempo maggiore gli effetti dannosi sull’organismo".
Valutazione
del danno psichico in ambito INAIL
La valutazione
del danno permanente da parte dell’INAIL comporta talune difficoltà
determinate in parte dalle caratteristiche delle tabelle valutative
annesse al T.U., DPR n° 1124/65, che comportano che talora si
proceda con metodo analogico. In ogni caso resta fermo l’ineludibile
riferimento al grado di riduzione della attitudine lavorativa ed
alla concreta spendibilità lavorativa della funzione residuata.
che fanno riferimento alla capacità lavorativa.
Tale valutazione
dovrebbe essere fatta, come anche confermato nel recente decreto
di modifica, all’atto della stabilizzazione del danno, che
in genere, quando riguarda la sfera psichica, pretende tempi lunghi,
come del pari lunghi appaiono i periodi di inabilità assoluta
temporanea che mai come in questo caso assumono rilievo ai fini
della prevenzione di maggiori danni.
Si tratterà
di pervenire ad una valutazione non appena il quadro sintomatologico
appaia consolidato, dovendosi tenere conto della caratteristica
oscillante di tale danno anche ai fini delle eventuali ricadute.
In primo luogo
si può partire, avendo chiare le diversità, per quanto
concerne essenzialmente la capacità lavorativa dalle valutazioni
previste dalle tabelle dell’invalidità civile:
- disturbi della
memoria di lieve entità 11-20
- disturbi della
memoria di media entità 21-30
- nevrosi ossessiva
lieve 15
- nevrosi fobica
ossessiva e/o ipocondriaca di media entità 21-30
- nevrosi fobica
ossessiva grave 41-50
- disturbi ciclotimici
che consentono una limitata attività professionale e sociale
36
- disturbi ciclotimici
con ripercussioni sulla vita sociale 51-60
- sindrome depressiva
endoreattiva lieve 10
- sindrome endoreattiva
media 25
- sindrome depressiva
endoreattiva grave 31-40
- nevrosi ansiosa
15
Nel volume "Il
danno psichico" di W. Brondolo e A. Marigliano si propone una
scala di valutazione che si riporta:
- intensificazione
e permanenza a distanza di almeno uno-due anni, di sintomi nell’ambito
delle funzioni cognitive e della vita affettiva: appiattimento della
affettività, difficoltà espressive, occasionali attacchi
di panico, abbandono delle amicizie, alterazione dei rapporti interpersonali,
con possibilità di interruzioni di relazioni affettive stabili
e peggioramento globale del modo di essere 10-15%;
- presenza di
sintomi psicopatologici più gravi quali: idee di suicidio,
frequenti attacchi di panico, tendenza cleptomaniche ed altre anomali
della condotta (potus, assunzione incongrua ed arbitraria di psico-farmaci,
trascorrere spesso la notte fuori casa), alterazioni significative
del tono dell’umore, prendere decisioni avventate che coinvolgono
altri componenti della famiglia, ripetute assenza non giustificate
dal lavoro ecc. 20-30%;
- presenza di
più gravi sintomi psicopatologici: diminuzione delle capacità
critiche nell’esame di realtà, episodiche alterazioni
dell’orientamento temporo-spaziale ed affettivo, diminuzione
delle funzioni cognitive con significativo deficit delle prestazioni
abituali, sia nella vita di relazione che sul lavoro, significativa
alterazione della capacità di entrare in rapporto con gli
altri per la difficoltà di comunicazione, alterazioni anche
gravi del comportamento (episodi di violenza, tendenze tossicofiliche,
disordini affettivi e sessuali anche nell’ambito familiare),
subentranti episodi depressivi ecc. 30-40%;
- significativa
ma episodica alterazione della capacità di comunicare, di
entrare e di essere in relazione con gli altri, diminuzione delle
capacità critiche e di giudizio e saltuari deliri con deficit
del funzionamento sociale ed occupazionale, 40-50%;
- presenza di
deliri e di allucinazioni che compromettono gravemente la vita quotidiana
del soggetto, 55-65%;
- diminuzione
della capacità di avere cura della propria persona, rischi
di atti violenti contro se stessi e contro gli altri, frequenti
stati di eccitamento psicomotorio, perdita delle relazioni sociali
ed affettive, 65-75%;
- incapacità
quasi completa di badare a se stessi ed inemendabile sintomatologia
aggressiva con alto rischio suicidiario e di violenze eterodirette,
75-90%.
Scarsa è
stata anche l’attenzione dell’Istituto assicuratore
a riguardo di questa tipologia di danno, con una attenzione rivolta
al solo lato infortunistico.
Recentemente
Espagnet-Ottaviani-Bonaccorso, nel volume "INAIL: Tabelle di
valutazione del danno neuropsichico in ambito infortunistico lavorativo",
hanno affermato:
- sindrome soggettiva
dei traumatizzati cranici o sindrome fisiogena: valutazione medico
legale 5-11%
- cefalee vasomotorie
3-5%
- emicrania
post-traumatica 3-8%
- disturbo post-traumatico
da stress solo ITA (inabilità temporanea assoluta); in alcuni
casi, assai rari, i sintomi si protraggono nel tempo non rispondendo
adeguatamente alla terapia farmacologica e/o analitica 5-11%
- disturbo psicotico
breve: solo ITA
Infine nella
"Guida alla valutazione medico-legale" di Luvoni-Mangili-Bernardi
non si danno indicazioni in merito all’invalidità permanente
per le forme psichiche.
Unico riferimento
riguarda la sindrome soggettiva generale da trauma cranico (che
può consistere in cefalea, irritabilità, sensazioni
di deficit della memoria e dell’attenzione, disturbi del sonno,
con obiettività neurologica normale) per la quale viene indicata
un’incapacità lavorativa del 6-8%.
Le proposte
di nuove tabelle valutative delle menomazioni di cui all’articolo
13 del decreto legislativo n° 38/2000, elaborate dall'INAIL,
si soffermano maggiormente, anche se non in maniera esaustiva, riportando:
| 179 |
Epilessia
con grave compromissione psicofisica (scadimento sino alla perdita
dell'autonomia personale) a seconda del tipo di crisi (semplici,
complesse, generalizzate) |
>60 |
| 180 |
Disturbo
post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia
della psicoterapia |
Fino
a 6 |
| 181 |
Disturbo
post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia
della psicoterapia |
Fino
a 15 |
| 182 |
Disturbo
psicotico - sindrome dissociativa di lieve entità |
Fino
a 4 |
| 183 |
Disturbo
psicotico - sindrome dissociativa di lieve entità |
10-20
|
| 184 |
Disturbo
psicotico - sindrome dissociativa di media entità |
21-50 |
| 185 |
Disturbo
psicotico - sindrome dissociativa di grave entità |
>
50 |
| 188 |
Deterioramento
mentale, sostanzialmente comparabile a stato deficitario semplice |
Fino
a 50 |
| 189 |
Deterioramento
mentale generale > |
>
50 |
| 190 |
Demenza
vera |
>
90 |
Ricordiamo però
che tali valutazioni fanno riferimento a quanto previsto dall’articolo
13 e cioè all’indennizzo del danno biologico.
Riconoscimento
come "causa di servizio"
Due sono gli
elementi rispetto ai quali appare utile richiamare l’attenzione
anche alla luce della particolare caratteristica del nostro paese
in cui, unico caso in Europa, il pubblico impiego partecipa in maniera
significativa (oltre al 30%) alla casistica sul mobbing.
In linea generale
la predisposizione organica a contrarre una determinata malattia
o la sua preesistenza all’assunzione in servizio non costituiscono
di per sé preclusione al riconoscimento della dipendenza
da causa, o per meglio dire, concausa di servizio, né quindi
del diritto all’equo indennizzo, dovendosi considerare se
l’attività svolta abbia facilitato o accelerato l’insorgenza
della malattia o ne abbia aggravato o accelerato il decorso, contribuendo
all’insorgenza di esiti più gravi.
Inoltre, per
dottrina costante, il dies a quo semestrale decorre dal momento
in cui il dipendente abbia avuto piena consapevolezza della dipendenza
della patologia da causa di servizio.
Si può
affermare che la tempestività della domanda di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio decorre non entro i sei mesi
dal momento in cui si è manifestata l’infermità
ma entro i sei mesi in cui si sono conclamati gli esiti dannosi
stabilizzati dell’infermità. Occorre dunque che la
domanda di riconoscimento e la relativa certificazione medica e
specialistica siano finalizzati al quadro menomativo a carattere
permanente.
A tale riguardo
afferma il Consiglio di Stato Sez. IV n° 639 del 30 aprile 1993:
"per le malattie che col decorso del tempo diventano permanenti,
il dipendente può proporre domanda di accertamento della
dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente
dalla conoscenza della permanenza della malattia" (vedi anche
Consiglio di Stato Sez. IV n° 365 del 4 maggio 1988, Consiglio
di Stato Sez. IV n° 951 del 9 maggio 1992, Consiglio di Stato
Sez. IV n° 868 del 15 giugno 1993, etc).
Nella valutazione
del danno si farà ricorso alle tabelle di legge che per quanto
concerne le patologie di tipo psichiatrico sono lacunose, operando
anche per similitudine:
- 1° categoria:
le lesioni del sistema nervoso centrale con conseguenze gravi
e permanenti di grado tale da apportare profondi ed irreparabili
perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica
e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo;
- 4° categoria:
psico-nevrosi gravi (fobie persistenti)
- 6° categoria:
psico-nevrosi di media entità,
- 7° categoria:
isteronevrosi di media gravità
- 8° categoria:
sindrome nevrosiche lievi, ma persistenti
|